Capire la Riforma #1 – Il nuovo Senato

Tra le proposte della Riforma Costituzionale, assumono particolare importanza la ridefinizione del Senato della Repubblica e il conseguente superamento del bicameralismo perfetto.

Per capire in che modo venga proposta una modifica dell’ordinamento vigente, occorre analizzare in che modo è composto il Senato, come vengono scelti i membri, quali poteri e quali funzioni possiede.

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COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEI MEMBRI

Secondo l’art. 57 della Costituzione Italiana, il Senato è composto da 315 senatori (6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero). L’art.58 sancisce la modalità di elezione attiva e passiva: i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

L’art. 59 prevede l’elezione di cinque senatori a vita da parte del presidente della Repubblica.

La modifica a questi articoli prevede una riduzione del numero dei senatori: da 315 a 100, di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali (ovvero, consiglieri regionali e sindaci delle città metropolitane) e 5 scelti dal Presidente della Repubblica per meriti in campo sociale, politico, economico, artistico e letterario. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due e la durata del loro mandato coincide con quella delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, secondo le scelte degli elettori. I senatori scelti dal Presidente della Repubblica resteranno in carica per 7 anni. Restano di diritto senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica. Il testo delle riforma non specifica in che modo possano essere scelti i senatori. In caso di approvazione della riforma, sarà creata una legge che chiarirà le modalità di nomina dei 95 senatori.

POTERI E FUNZIONI

L’art. 55 stabilisce che il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il testo della riforma propone l’aggiunta di quattro commi dopo il primo in cui sono specificati i poteri del nuovo Senato.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di:

  • raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, ovvero le regioni e le città metropolitane di cui i senatori sono rappresentanti
  • supporto all’esercizio della funzione legislativa
  • valutazione delle politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori
  • consulenza sulle nomine di competenza del Governo

L’art. 70 precisa che la funzione legislativa è affidata ad entrambe le camere. Il testo della riforma stabilisce che il Senato ha funzione legislativa (da svolgere insieme alla Camera dei Deputati) per le leggi costituzionali e le leggi di revisione della costituzione, per i referendum popolari, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali di comuni e città metropolitane. Inoltre, ha potere legislativo sulle leggi che stabiliscono le norme le forme e la partecipazione dell’Italia alle normative e politiche dell’Unione Europea.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati. Se un terzo dei componenti del Senato richiede di supervisionare il lavoro della Camera, il disegno di legge approvato dalla Camera è esaminato dal Senato entro dieci giorni.

A maggioranza assoluta, il Senato può chiedere alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge. La Camera può pronunciarsi entro sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Quindi, secondo la Riforma, il Senato non ha più le stesse funzioni della Camera, ma svolge un’azione di verifica dell’operato legislativo di quest’ultima proprio in virtù del ruolo di rappresentanza delle istituzioni territoriali (regioni e città metropolitane).

 

A cura di Carla Filannino

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